Art. 27.
(Attività dei teatri storici).

      1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g).
      2. La produzione musicale dei teatri storici è svolta sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.
      3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.